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Attenzione al cocktail-delivery

Linkedin 14 aprile 2020

In questi ultimi periodi ho visto molte attività commerciali, nel settore della ristorazione, che hanno cercato di attivare dei servizi alternativi con consegna a domicilio. Capisco e stimo le persone intraprendenti che cercano di reagire al momento, che non esito a definire drammatico, anche io ho un’attività legata totalmente al mondo dei bar e il mio lavoro si è azzerato, questo non significa che non devo più seguire le leggi dello stato. Mi riferisco in particolare al servizio delivery cocktail che numerosi bar hanno attivato, per questo mi sento di provare a fare alcune precisazioni, dopo avere cercato di approfondire l’argomento.

Le bevande alcoliche sono dei beni sottoposti ad accisa di stato e per questo assoggettati a delle norme particolari, il riferimento è il Testo Unico Accise D.Lgs. 504 del 1995 e successive modifiche, il bar può miscelare bevande alcoliche solo per somministrare al momento all’interno del locale, nel caso in cui confezioni in qualsiasi forma un cocktail e lo consegni a domicilio del cliente è considerata trasformazione e confezionamento ed entriamo nell’art. 29 della legge citata “1. Gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa devono denunciarne l’esercizio all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane, competente per territorio” e di conseguenza “4. Gli esercenti impianti, depositi ed esercizi di vendita obbligati alla denuncia di cui ai commi 1 e 2 sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, soggetta al pagamento di un diritto annuale e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico” e diventano come da art. 1 comma e “deposito fiscale” o meglio “opificio di trasformazione” se lavorano ad accisa assolta.

Per ottenere la qualifica di “opificio di trasformazione” si fa riferimento al Decreto n° 153 del 27 marzo 2001 art. 20.1 “Chiunque  intende  esercire,  ai  sensi  dell’articolo  29,  comma 1, del  testo unico,  un  impianto di trasformazione, di condizionamento o di deposito  di alcole  etilico  e  bevande  alcoliche  assoggettati  ad  accisa, almeno 60  giorni prima   di   iniziare   l’attività  presenta  all’UTF (oggi Agenzia delle Dogane) competente  per  territorio apposita  denuncia,  contenente  la  denominazione  della ditta, la  sua sede,   la   partita   IVA,   il  codice  fiscale  e  le  generalità  del  rappresentante legale  e  dell’eventuale  rappresentante negoziale, il comune,  la via  ed  il  numero  civico  o  la  località  in cui si trova l’istituendo  deposito, nonchè  la  capacità di stoccaggio del medesimo” e in seguito alla verifica da parte dell’autorità verrà rilasciato il Codice Accisa identificativo, quella serie di lettere e numeri preceduti da IT che trovate sulle etichette degli alcolici.

Questo significa che se volete attivare questa procedura, in ogni caso devono passare almeno 60 giorni prima di iniziare la vostra attività di preparazione cocktail confezionati.

Oltre a questo gli alcolici sono soggetti all’applicazione di contrassegno di stato come da art.13 del Testo Unico “I prodotti sottoposti ad accisa, destinati ad essere immessi in consumo nel territorio dello Stato sono muniti di contrassegni fiscali nei casi in cui questi sono prescritti” nel nostro caso le esenzioni sono normate dal Decreto n° 219 del 26 giugno 1997 “Regolamento concernente l’esenzione dall’obbligo del contrassegno di Stato e dai vincoli di deposito e di circolazione previsti per i prodotti sottoposti ad accisa per le bevande preparate con impiego di vini aromatizzati, liquori, acquaviti, alcole etilico ed altre sostanze analcoliche, aventi titolo alcolometrico non superiore all’11 per cento in volume” in particolare voglio evidenziare questo: “Sono escluse dall’obbligo dell’applicazione del contrassegno di Stato [ ] le  bevande alcoliche  costituite  da  vini aromatizzati,  liquori,  acquaviti  e alcole  etilico, addizionati  con acqua  gassata semplice  o di  soda oppure con  succhi di frutta,  sciroppi, bevande analcoliche  o altri prodotti alimentari, condizionate  in recipienti contenenti quantità non  superiori a  35 centilitri  ed aventi  titolo alcolometrico  non superiore all’11 per cento in volume”.

Questo mette in evidenza un aspetto molto importante, il fatto che se produco bevande alcoliche sotto gli 11 gradi e le confeziono in contenitori con capacità inferiore a 35 centilitri sono esentato dall’applicazione del contrassegno di stato, ma questo non significa che sono esentato dalla richiesta di “opificio di trasformazione” e del relativo Codice Accisa, che come da art. 31 del Testo Unico devono riportare sull’etichetta assieme al nome dell’azienda, il volume e il grado alcolico.

Un altro aspetto più tecnico è il fatto che prima di confezionare il prodotto devo controllare la gradazione alcolica con delle apparecchiature da laboratorio affidabili, di conseguenza devo munirmi di attrezzature molto costose, il cui costo arriva anche a superare diverse migliaia di euro.

C’è anche la nota dolente delle pene per chi non osserva le leggi che abbiamo visto, che possono arrivare fino al sequestro della merce, 3000€ di sanzione e alla chiusura dell’attività.

Questi aspetti fiscali sono molto importanti e sono parte della complessa vita delle aziende che producono alcolici, chiaramente non vuole essere un modo per scoraggiare iniziative innovative ma penso non sia questa la strada, anche in modo retroattivo potrebbero venire a chiedere conto del vostro operato e come al solito le sanzioni previste in casi come questi sono elevate.

Per questo vi invito a riflettere prima di intraprendere questa strada o, se credete sarà un’attività importante per voi, di rivolgervi prima di iniziare all’Agenzia delle Dogane della provincia dove ha sede il vostro bar.

Il secondo aspetto è quello della salute e la verifica se l’autorizzazione sanitaria che avete vi autorizza a produrre e confezionare cocktail da asporto, mi riprometto di approfondire l’argomento e di fare a breve una relazione anche su questo, inoltre dovete munirvi di autorizzazione comunale per la vendita da asporto.

Il momento difficile deve stimolare la nostra creatività ma senza mettere a rischio quello che abbiamo creato fino a questo momento delle nostre carriere lavorative ed imprenditoriali.

Contattatemi se volete approfondire l’argomento +39 347 7100759